Art. 19. Aiuti per investimenti collettivi 1. Nelle aziende ricadenti nelle zone delimitate dalla direttiva C.E.E. 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione concede aiuti agli investimenti collettivi per la produzione di foraggi, il loro stoccaggio e la loro distribuzione, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e di alpeggi sfruttati in comune, nonche', nelle zone di montagna, per i punti d'acqua, le strade di accesso immediato ai pascoli e agli alpeggi e i ricoveri per le mandrie. 2. I lavori possono comprendere misure idrauliche agricole di piccole entita' compatibili con la protezione dell'ambiente, comprese piccole irrigazioni, nonche' la costruzione o il riattamento di ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie. 3. L'importo degli aiuti che possono beneficiare del finanziamento della Regione non puo' superare 100.000 ECU per l'investimento collettivo, 500 ECU per ettaro di pascolo o di alpeggio migliorato o attrezzato e 5000 ECU per ettaro irrigato. 4. Per progetti di particolare interesse economico sociale, la Regione concede eventuali maggiori somme fino al raggiungimento dell'importo complessivo di L. 300.000.000 per ogni iniziativa avente le finalita' di cui sopra.