Art. 19.
                  Aiuti per investimenti collettivi
 
   1.  Nelle  aziende ricadenti nelle zone delimitate dalla direttiva
C.E.E. 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni, la  Regione
concede  aiuti  agli  investimenti  collettivi  per  la produzione di
foraggi,  il  loro  stoccaggio  e  la  loro  distribuzione,  per   la
sistemazione  e  l'attrezzatura  di pascoli e di alpeggi sfruttati in
comune, nonche', nelle zone di montagna,  per  i  punti  d'acqua,  le
strade  di  accesso  immediato ai pascoli e agli alpeggi e i ricoveri
per le mandrie.
   2.  I  lavori  possono  comprendere  misure idrauliche agricole di
piccole entita' compatibili con la protezione dell'ambiente, comprese
piccole  irrigazioni,  nonche'  la  costruzione  o  il riattamento di
ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie.
   3. L'importo degli aiuti che possono beneficiare del finanziamento
della Regione  non  puo'  superare  100.000  ECU  per  l'investimento
collettivo,  500 ECU per ettaro di pascolo o di alpeggio migliorato o
attrezzato e 5000 ECU per ettaro irrigato.
   4.  Per  progetti  di  particolare interesse economico sociale, la
Regione concede  eventuali  maggiori  somme  fino  al  raggiungimento
dell'importo complessivo di L. 300.000.000 per ogni iniziativa avente
le finalita' di cui sopra.