Art. 2.
                   Piano di miglioramento aziendale
 
   1.    Gli   interventi   relativi   ai   miglioramenti   fondiari,
all'ammodernamento delle strutture in  favore  dell'impresa  agricola
singola   o   associata,   al  miglioramento  ed  all'incremento  del
patrimonio zootecnico, potranno essere presi in  considerazione  solo
se  inseriti  in un piano organico di miglioramento aziendale secondo
lo schema accluso al decreto ministeriale 12 settembre 1985, che reca
disposizioni  generali  per  l'applicazione del regolamento C.E.E. n.
797/85.