Art. 2. Piano di miglioramento aziendale 1. Gli interventi relativi ai miglioramenti fondiari, all'ammodernamento delle strutture in favore dell'impresa agricola singola o associata, al miglioramento ed all'incremento del patrimonio zootecnico, potranno essere presi in considerazione solo se inseriti in un piano organico di miglioramento aziendale secondo lo schema accluso al decreto ministeriale 12 settembre 1985, che reca disposizioni generali per l'applicazione del regolamento C.E.E. n. 797/85.