Art. 20. Incentivi per l'attivita' turistica ed artigianale 1. Nelle zone svantaggiate di cui all'art. 13, paragrafo 1 del regolamento C.E.E. 797/85 a propensione turistica o artigianale, delimitate con provvedimenti della giunta regionale, oltre agli investimenti agricoli, il piano di miglioramento puo' prevedere investimenti di carattere turistico o artigianale da effettuare nell'azienda agricola. In questi casi possono essere compresi negli investimenti di cui all'art. 8, investimenti di carattere turistico e/o artigianale per un ammontare che non superi i 40.000 ECU per azienda.