Art. 20.
          Incentivi per l'attivita' turistica ed artigianale
 
   1.  Nelle  zone  svantaggiate  di cui all'art. 13, paragrafo 1 del
regolamento C.E.E. 797/85  a  propensione  turistica  o  artigianale,
delimitate  con  provvedimenti  della  giunta  regionale,  oltre agli
investimenti agricoli,  il  piano  di  miglioramento  puo'  prevedere
investimenti  di  carattere  turistico  o  artigianale  da effettuare
nell'azienda agricola. In questi casi possono essere  compresi  negli
investimenti  di  cui all'art. 8, investimenti di carattere turistico
e/o artigianale per un ammontare che non  superi  i  40.000  ECU  per
azienda.