Art. 22.
                         Difesa dell'ambiente
 
   1.  La  Regione comunichera' al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste ed al Ministero dell'ecologia le disposizioni che  intendera'
adottare, in applicazione dell'art. 19 del regolamento, per la difesa
dell'ambiente naturale con la delimitazione delle zone interessate.