Art. 23. Norma finanziaria e di rinvio 1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in L. 7.497.656.918 per l'esercizio finanziario 1988, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 5231206 dello stato di previsione della spesa relativo all'esercizio finanziario 1988. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1986, n. 752, sara' determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna. 2. Per quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento al regolamento C.E.E. 797/85 ed ai decreti ministeriali 13 settembre 1985 e 26 settembre 1985 ed al regolamento 1760/87 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla ossevare come legge della regione Calabria. Catanzaro, addi' 7 settembre 1988 OLIVO ------------------------------------------------------- (Omissis).