Art. 23.
                    Norma finanziaria e di rinvio
 
   1.  All'onere  derivante  dalla  presente  legge  valutato  in  L.
7.497.656.918 per l'esercizio finanziario 1988, si fa fronte  con  lo
stanziamento previsto al cap. 5231206 dello stato di previsione della
spesa relativo all'esercizio finanziario 1988.
   Per  gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte
con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 5 della legge 8
novembre  1986,  n.  752,  sara'  determinata  in  ciascun  esercizio
finanziario con la legge di bilancio della Regione e  con  l'apposita
legge finanziaria che l'accompagna.
   2.  Per quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento
al regolamento C.E.E. 797/85 ed ai decreti ministeriali 13  settembre
1985  e  26  settembre  1985  ed  al regolamento 1760/87 e successive
modificazioni ed integrazioni.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservarla  e farla
ossevare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, addi' 7 settembre 1988
 
                                OLIVO
 
      -------------------------------------------------------
   (Omissis).