Art. 3.
       Regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
 
   1.  La  Regione  istituisce  un  regime di aiuti agli investimenti
nelle aziende agricole, il cui imprenditore:
     a) eserciti l'attivita' agricola a titolo principale;
     b) possieda una sufficiente capacita' professionale;
     c) presenti un piano di miglioramento materiale dell'azienda;
   2.  Tale  piano  deve  dimostrare che i previsti investimenti sono
giustificati dal punto di vista  della  situazione  della  azienda  e
della  sua  economia  e  che la realizzazione del medesimo produce un
miglioramento duraturo e sostanziale della situazione, in particolare
del reddito da lavoro uomo (ULU) nell'azienda, pari a 2100 ore annue.
   3. Su richiesta dell'imprenditore, la Regione puo' anche approvare
un piano di miglioramento se si dimostra che tale piano e' necessario
per  mantenere  il  livello  attuale  del  reddito  da lavoro per ULU
nell'azienda interessata;
     d) si impegni a tenere una contabilita' semplificata comportante
almeno:
     la  tenuta  dei  libri  delle  entrate  e  spese  con  documenti
giustificativi;
     la  elaborazione  di  un  bilancio  annuale concernente lo stato
dell'attivo e del passivo dell'azienda.
   4.   Nelle   zone  svantaggiate,  durante  i  primi  tre  anni  di
applicazione della presente azione comune, possono  essere  accettati
piani  di  miglioramento  presentati da aziende che non soddisfano la
condizione di cui al punto d) del precedente comma, purche' il volume
di  lavoro dell'azienda non richieda piu' dell'equivalente di una ULU
e gli investimenti non superino i 25.000 ECU.
   5.  Il regime di aiuti di cui ai precedenti commi e' limitato alle
aziende agricole:
    il  cui  reddito  da  lavoro  per ULU sia inferiore al reddito di
riferimento;
    il  cui  piano  di miglioramento non preveda un reddito da lavoro
superiore al 120 per cento del reddito di riferimento.
   6. Il piano di miglioramento comporta almeno:
    una descrizione della situazione iniziale;
    una  descrizione  della situazione a piano ultimato, stabilita in
base ad un bilancio di previsione;
    l'indicazione  delle misure e, in particolare, degli investimenti
previsti.