Art. 5. Imprenditore agricolo a titolo principale e capacita' professionali 1. E' considerato imprenditore agricolo a titolo principale la persona fisica avente i requisiti di cui al comma successivo e che ricavi dall'azienda agricola un reddito pari o superiore al 50 per cento del reddito globale lordo effettivamente percepito e dedichi alle attivita' esterne alla azienda un tempo inferiore al 50 per cento del tempo di lavoro totale. 2. Il requisito relativo alla capacita' professionale di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento si considera presunto: quando l'imprenditore abbia esercitato per il triennio anteriore alla data di presentazione della domanda abitualmente e personalmente l'attivita' agricola in qualita' di titolare dell'azienda, coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo. Tali condizioni devono essere provate con atto ufficiale giuridicamente valido; quando l'imprenditore sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nei settori agrario, forestale o veterinario, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di un istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente o con attestato di fine frequenza ed esame di un costo di formazione professionale.