Art. 5.
              Imprenditore agricolo a titolo principale
                      e capacita' professionali
 
   1.  E'  considerato  imprenditore  agricolo a titolo principale la
persona fisica avente i requisiti di cui al comma  successivo  e  che
ricavi  dall'azienda  agricola  un reddito pari o superiore al 50 per
cento del reddito globale lordo effettivamente  percepito  e  dedichi
alle  attivita'  esterne  alla  azienda  un tempo inferiore al 50 per
cento del tempo di lavoro totale.
   2.  Il  requisito  relativo  alla  capacita'  professionale di cui
all'art. 2, paragrafo 1, lettera  b)  del  regolamento  si  considera
presunto:
    quando  l'imprenditore abbia esercitato per il triennio anteriore
alla data di presentazione della domanda abitualmente e personalmente
l'attivita'   agricola   in   qualita'   di   titolare  dell'azienda,
coadiuvante familiare o come  lavoratore  agricolo.  Tali  condizioni
devono essere provate con atto ufficiale giuridicamente valido;
    quando  l'imprenditore  sia in possesso di un titolo di studio di
livello universitario nei settori agrario, forestale  o  veterinario,
di  un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero
di un istituto professionale agrario o di altra scuola  ad  indirizzo
agrario  equivalente o con attestato di fine frequenza ed esame di un
costo di formazione professionale.