Art. 6.
                          P r o c e d u r e
 
   1.  Per  usufruire  delle  agevolazioni  in  favore  delle aziende
agricole, i beneficiari dovranno presentare il piano di miglioramento
aziendale,  redatto  da  un  tecnico  agricolo,  con  il programma di
ammodernamento e gli importi di spesa relativi agli  investimenti  ed
agli acquisti programmati.
   2.   Unitamente  al  piano  dovranno  essere  presentati  progetti
generali o stralcio inseriti e descritti nel piano programma.
   3.  Le  domande  per  la  concessione  dei benefici previsti dalla
presente legge vanno  dirette  dalla  regione  Calabria,  Assessorato
all'agricoltura,    e   presentate   agli   Ispettorati   provinciali
dell'agricoltura  competenti  per  territorio,   che   ne   cureranno
l'istruttoria.
   4.  I  provvedimenti  di  concessione  sono approvati, su proposta
dell'Assessorato all'agricoltura, dalla giunta regionale e comunicati
agli  interessati  dal  competente  I.P.A.,  che  concede  proroghe e
varianti, esercita i necessari  controlli  e  la  sorveglianza  sullo
svolgimento  delle  opere  e  propone  la  liquidazione  dei relativi
incentivi.
   5.  Le  strutture aziendali o interaziendali saranno collaudate da
funzionari  tecnici  dell'Assessorato  all'agricoltura  o   da   enti
delegati  e/o  da  tecnici  agricoli  iscritti nell'apposito albo dei
collaudatori,   da   istituirsi   presso   l'assessorato    regionale
dell'agricoltura.
   6.   Nel   caso   di   opere  di  particolare  rilievo,  natura  e
complessita', il  collaudo  puo'  essere  affidato,  anche  in  corso
d'opera, ad una commissione tecnica interprofessionale.
   7.  I beneficiari possono chiedere nel rispetto delle disposizioni
previste  dall'art.  6  del  regolamento,   ulteriori   finanziamenti
pubblici  solo dopo la realizzazione delle opere ammesse a contributo
e sempre che abbiano dimostrato, previi accertamenti,  un  indice  di
rendimento  dell'investimento almeno pari all'indice medio registrato
nella regione.