Art. 6. P r o c e d u r e 1. Per usufruire delle agevolazioni in favore delle aziende agricole, i beneficiari dovranno presentare il piano di miglioramento aziendale, redatto da un tecnico agricolo, con il programma di ammodernamento e gli importi di spesa relativi agli investimenti ed agli acquisti programmati. 2. Unitamente al piano dovranno essere presentati progetti generali o stralcio inseriti e descritti nel piano programma. 3. Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge vanno dirette dalla regione Calabria, Assessorato all'agricoltura, e presentate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, che ne cureranno l'istruttoria. 4. I provvedimenti di concessione sono approvati, su proposta dell'Assessorato all'agricoltura, dalla giunta regionale e comunicati agli interessati dal competente I.P.A., che concede proroghe e varianti, esercita i necessari controlli e la sorveglianza sullo svolgimento delle opere e propone la liquidazione dei relativi incentivi. 5. Le strutture aziendali o interaziendali saranno collaudate da funzionari tecnici dell'Assessorato all'agricoltura o da enti delegati e/o da tecnici agricoli iscritti nell'apposito albo dei collaudatori, da istituirsi presso l'assessorato regionale dell'agricoltura. 6. Nel caso di opere di particolare rilievo, natura e complessita', il collaudo puo' essere affidato, anche in corso d'opera, ad una commissione tecnica interprofessionale. 7. I beneficiari possono chiedere nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6 del regolamento, ulteriori finanziamenti pubblici solo dopo la realizzazione delle opere ammesse a contributo e sempre che abbiano dimostrato, previi accertamenti, un indice di rendimento dell'investimento almeno pari all'indice medio registrato nella regione.