Art. 7. Reddito di riferimento 1. La giunta regionale determina, entro il 30 novembre di ciascun anno, il reddito di riferimento per la concessione degli aiuti agli investimenti. Il reddito di riferimento sara' stabilito sulla base dei dati forniti dall'Istituto centrale di statistica e relativi alle retribuzioni medie pro-capite dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra agricoli, nonche' al coefficiente medio di incremento nel triennio precedente con riferimento alla regione Calabria. La giunta regionale comunica al Ministero dell'agricoltura e foreste, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, i livelli dei redditi di riferimento, che non potranno in nessun caso superare l'ammontare delle retribuzioni medie lorde regionali dei dipendenti appartenenti ai settori extra agricoli.