Art. 7.
                        Reddito di riferimento
 
   1.  La giunta regionale determina, entro il 30 novembre di ciascun
anno, il reddito di riferimento per la concessione degli  aiuti  agli
investimenti.  Il  reddito  di riferimento sara' stabilito sulla base
dei dati forniti dall'Istituto centrale di statistica e relativi alle
retribuzioni  medie  pro-capite  dei lavoratori dipendenti addetti ai
settori extra agricoli, nonche' al coefficiente medio  di  incremento
nel  triennio  precedente  con  riferimento alla regione Calabria. La
giunta regionale comunica al Ministero  dell'agricoltura  e  foreste,
entro  e  non  oltre  il  31  dicembre di ciascun anno, i livelli dei
redditi di riferimento, che non  potranno  in  nessun  caso  superare
l'ammontare  delle  retribuzioni medie lorde regionali dei dipendenti
appartenenti ai settori extra agricoli.