Art. 8.
                          I n c e n t i v i
 
  1.   Gli  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  singoli  o
associati  che  presentano  a  norma  del  regolamento  un  Piano  di
miglioramento possono chiedere contributi in conto capitale e/o mutuo
a tasso agevolato secondo quanto previsto  nella  tabella  A  che  e'
parte integrante della presente legge.
   2.  Il  contributo  in conto capitale puo' riguardare un volume di
investimenti fino alla concorrenza di  un  importo  non  superiore  a
60.000 ECU per ULU e 120.000 ECU per azienda.
   3.   Per   gli  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  che
presentano un piano di miglioramento ai  sensi  del  regolamento,  il
valore  degli  aiuti e' pari al 35 per cento e nelle zone di cui agli
articoli 2 e 3 della Direttiva 268/75 C.E.E. e' pari al 45 per  cento
della spesa ammessa.
   4.  Per i piani di miglioramento presentati entro il 31 marzo 1988
il valore  massimo  degli  aiuti  e'  maggiorato  del  10  per  cento
dell'importo degli investimenti.
   5.  Se  il  piano  di  miglioramento prevede una spesa superiore a
120.000 ECU  giustificata  ed  ammessa  in  sede  di  istruttoria  la
maggiore  somma  puo'  essere  assentita  a godere delle agevolazioni
utilizzando fondi nazionali e regionali ed applicando le  percentuali
di cui al terzo comma del presente articolo in quanto compatibili.
   6.  Per  tutti  gli  altri  beneficiari  che non sono imprenditori
agricoli a titolo principale, fatte salve  le  disposizioni  previste
nell'art.  8, paragrafo 3 del regolamento e successive modificazioni,
i contributi in conto capitale assentiti anche ai sensi di precedenti
leggi,   fermo   restando   l'obbligo   di  presentare  il  piano  di
miglioramento aziendale, saranno inferiori del 25 per cento  rispetto
a quelli previsti al terzo comma del presente articolo.
   7.  Per  la concessione del concorso nel pagamento degli interessi
sui mutui quindicennali contratti per la realizzazione dei  piani  di
miglioramento  aziendale  si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
disposizioni contenute negli articoli 18 primo comma e 19 della legge
9 maggio 1975,n. 153.
   8. Il concorso nel pagamento degli interessi capitalizzato per gli
anzidetti mutui non puo'  superare  il  valore  degli  aiuti  fissati
nell'art.  6  del decreto ministeriale 12 settembre 1985 ad eccezione
degli aiuti previsti dall'art.  8,  paragrafo  1  del  regolamento  a
condizione  che  tali  aiuti  siano  concessi  in  conformita'  delle
disposizioni contenute negli  articoli  92,  93  e  94  del  Trattato
C.E.E..
   9.  Fatta  salva la disposizione prevista nell'art. 8, paragrafo 3
del regolamento per le aziende  agricole,  il  cui  imprenditore  non
soddisfa le condizioni di cui all'art. 2 dello stesso regolamento, il
concorso capitalizzato sui mutui  quindicennali  e  sui  prestiti  di
dotazione  di durata superiore ad un anno non puo' superare il 75 per
cento dell'ammontare massimo degli aiuti  comunitari  fissati  per  i
diversi   investimenti  dall'art.  4,  paragrafo  2  del  regolamento
medesimo, ad eccezione degli aiuti per la realizzazione  di  risparmi
di  energia,  per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, per il
miglioramento fondiario.
   10.  Tali  aiuti  possono  raggiungere gli importi massimi fissati
dall'art. 4, paragrafo 2  del  regolamento  a  condizione  che  siano
concessi  in  conformita' delle disposizioni contenute negli articoli
92, 93 e 94 del Trattato C.E.E..
   11.  Per  gli  investimenti  nel  settore  lattiero e suinicolo si
applicano i limiti e le retribuzioni contenute nell'art 3,  paragrafi
3 e 4 del regolamento e successive modificazioni.
   12.  Viene  vietata la concessione di aiuti a favore delle aziende
che operano nel  settore  avicolo  ad  eccezione  dei  casi  previsti
dall'art.  8,  paragrafo  4  secondo capoverso del regolamento C.E.E.
modificato dal regolamento 1760/87.
   13.  Le  restrizioni  sopradette si applicano anche per il credito
agrario.
   14.  La Regione, con fondi propri puo' concedere agli utilizzatori
del mutuo i contributi sugli interessi nelle misure  sopramenzionate,
per  le  rate  di  preammortamento  la cui durata viene regolamentata
secondo i gruppi di opere interessate al miglioramento.
   15.  Le  cooperative  agricole  di cui alla lettera c) dell'art. 4
della  presente  legge  potranno  godere  di  incrementi  di  importi
ammissibili  con  fondi  regionali  maggiori  di quelli assentiti dal
regolamento alle condizioni che  saranno  fissate  dalla  commissione
C.E.E.  anche  nei casi in cui una sola parte dei soci e' in possesso
dei requisiti soggettivi richiesti.
   16.  La  giunta regionale propone alle determinazioni della C.E.E.
per  il  tramite  del  M.A.F.,  le  condizioni  specifiche   per   la
concessione degli aiuti a dette cooperative.
   17.  La  concessione  degli  aiuti  agli  investimenti puo' essere
esclusa o limitata qualora tali investimenti abbiano come conseguenza
un  aumento della produzione nell'azienda di prodotti che non trovano
sbocchi normali sui mercati.
   18.  L'aiuto  al  settore  della  produzione  lattiero-casearia e'
subordinato alla condizione che l'investimento non porti il numero di
vacche da latte a piu' di 40 per ULU e a piu' di 60 per azienda o, se
l'azienda dispone di oltre 1,5 ULU, non comporti un aumento di  oltre
il 15 per cento del numero di vacche da latte.
   19.  Gli  aiuti  concessi  per investimenti concernenti il settore
della produzione suina, destinati  a  determinare  un  aumento  della
capacita'  di  tale  produzione,  sono limitati agli investimenti che
consentono di raggiungere 400 posti per i suini da ingrasso; il posto
necessario  per una scrofa di allevamento corrisponde a quello di 6,5
suini da ingrasso.
   20.  Qualora un piano di miglioramento preveda un investimento nel
settore della produzione suina, la concessione  dell'aiuto  per  tale
investimento  e'  subordinata  alla condizione che, a piano ultimato,
almeno l'equivalente del 35 per cento degli  alimenti  consumati  dai
suini possa essere prodotto in azienda.
   21.  Sono  previsti,  inoltre,  aiuti  per  realizzare risparmi di
energia e per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente.
   22.  E'  esclusa  la concessione degli aiuti agli investimenti nel
settore delle uova e del  pollame  ad  eccezione  dei  casi  previsti
nell'art.  8, paragrafo 4, capoverso 2 del regolamento modificato del
regolamento 1760/87.