Art. 8. I n c e n t i v i 1. Gli imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati che presentano a norma del regolamento un Piano di miglioramento possono chiedere contributi in conto capitale e/o mutuo a tasso agevolato secondo quanto previsto nella tabella A che e' parte integrante della presente legge. 2. Il contributo in conto capitale puo' riguardare un volume di investimenti fino alla concorrenza di un importo non superiore a 60.000 ECU per ULU e 120.000 ECU per azienda. 3. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale che presentano un piano di miglioramento ai sensi del regolamento, il valore degli aiuti e' pari al 35 per cento e nelle zone di cui agli articoli 2 e 3 della Direttiva 268/75 C.E.E. e' pari al 45 per cento della spesa ammessa. 4. Per i piani di miglioramento presentati entro il 31 marzo 1988 il valore massimo degli aiuti e' maggiorato del 10 per cento dell'importo degli investimenti. 5. Se il piano di miglioramento prevede una spesa superiore a 120.000 ECU giustificata ed ammessa in sede di istruttoria la maggiore somma puo' essere assentita a godere delle agevolazioni utilizzando fondi nazionali e regionali ed applicando le percentuali di cui al terzo comma del presente articolo in quanto compatibili. 6. Per tutti gli altri beneficiari che non sono imprenditori agricoli a titolo principale, fatte salve le disposizioni previste nell'art. 8, paragrafo 3 del regolamento e successive modificazioni, i contributi in conto capitale assentiti anche ai sensi di precedenti leggi, fermo restando l'obbligo di presentare il piano di miglioramento aziendale, saranno inferiori del 25 per cento rispetto a quelli previsti al terzo comma del presente articolo. 7. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali contratti per la realizzazione dei piani di miglioramento aziendale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 18 primo comma e 19 della legge 9 maggio 1975,n. 153. 8. Il concorso nel pagamento degli interessi capitalizzato per gli anzidetti mutui non puo' superare il valore degli aiuti fissati nell'art. 6 del decreto ministeriale 12 settembre 1985 ad eccezione degli aiuti previsti dall'art. 8, paragrafo 1 del regolamento a condizione che tali aiuti siano concessi in conformita' delle disposizioni contenute negli articoli 92, 93 e 94 del Trattato C.E.E.. 9. Fatta salva la disposizione prevista nell'art. 8, paragrafo 3 del regolamento per le aziende agricole, il cui imprenditore non soddisfa le condizioni di cui all'art. 2 dello stesso regolamento, il concorso capitalizzato sui mutui quindicennali e sui prestiti di dotazione di durata superiore ad un anno non puo' superare il 75 per cento dell'ammontare massimo degli aiuti comunitari fissati per i diversi investimenti dall'art. 4, paragrafo 2 del regolamento medesimo, ad eccezione degli aiuti per la realizzazione di risparmi di energia, per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, per il miglioramento fondiario. 10. Tali aiuti possono raggiungere gli importi massimi fissati dall'art. 4, paragrafo 2 del regolamento a condizione che siano concessi in conformita' delle disposizioni contenute negli articoli 92, 93 e 94 del Trattato C.E.E.. 11. Per gli investimenti nel settore lattiero e suinicolo si applicano i limiti e le retribuzioni contenute nell'art 3, paragrafi 3 e 4 del regolamento e successive modificazioni. 12. Viene vietata la concessione di aiuti a favore delle aziende che operano nel settore avicolo ad eccezione dei casi previsti dall'art. 8, paragrafo 4 secondo capoverso del regolamento C.E.E. modificato dal regolamento 1760/87. 13. Le restrizioni sopradette si applicano anche per il credito agrario. 14. La Regione, con fondi propri puo' concedere agli utilizzatori del mutuo i contributi sugli interessi nelle misure sopramenzionate, per le rate di preammortamento la cui durata viene regolamentata secondo i gruppi di opere interessate al miglioramento. 15. Le cooperative agricole di cui alla lettera c) dell'art. 4 della presente legge potranno godere di incrementi di importi ammissibili con fondi regionali maggiori di quelli assentiti dal regolamento alle condizioni che saranno fissate dalla commissione C.E.E. anche nei casi in cui una sola parte dei soci e' in possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 16. La giunta regionale propone alle determinazioni della C.E.E. per il tramite del M.A.F., le condizioni specifiche per la concessione degli aiuti a dette cooperative. 17. La concessione degli aiuti agli investimenti puo' essere esclusa o limitata qualora tali investimenti abbiano come conseguenza un aumento della produzione nell'azienda di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati. 18. L'aiuto al settore della produzione lattiero-casearia e' subordinato alla condizione che l'investimento non porti il numero di vacche da latte a piu' di 40 per ULU e a piu' di 60 per azienda o, se l'azienda dispone di oltre 1,5 ULU, non comporti un aumento di oltre il 15 per cento del numero di vacche da latte. 19. Gli aiuti concessi per investimenti concernenti il settore della produzione suina, destinati a determinare un aumento della capacita' di tale produzione, sono limitati agli investimenti che consentono di raggiungere 400 posti per i suini da ingrasso; il posto necessario per una scrofa di allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso. 20. Qualora un piano di miglioramento preveda un investimento nel settore della produzione suina, la concessione dell'aiuto per tale investimento e' subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35 per cento degli alimenti consumati dai suini possa essere prodotto in azienda. 21. Sono previsti, inoltre, aiuti per realizzare risparmi di energia e per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente. 22. E' esclusa la concessione degli aiuti agli investimenti nel settore delle uova e del pollame ad eccezione dei casi previsti nell'art. 8, paragrafo 4, capoverso 2 del regolamento modificato del regolamento 1760/87.