Art. 10. Interventi finalizzati alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica - Riduzioni ed autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali - Mezzi regionali. 1. Per effetto delle variazioni derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal primo comma del precedente art. 1, le autorizzazioni di spesa, a favore di interventi di cui al cap. 25640, come ridefinite dalla lettera a) del primo comma dell'art. 37 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 17, sono cosi' modificate: cap. 25640: 1988 - L. 1.445.000.000; 1989 - L. 3.240.000.000; 1990 - L. 2.145.000.000.