Art. 10.
 
Interventi finalizzati alla qualificazione ed al potenziamento
   dell'offerta  turistica  -  Riduzioni  ed  autorizzazioni di spesa
   disposte da precedenti leggi regionali - Mezzi regionali.
   1.  Per  effetto  delle  variazioni  derivanti  dall'attuazione di
quanto  disposto  dal  primo  comma  del  precedente   art.   1,   le
autorizzazioni di spesa, a favore di interventi di cui al cap. 25640,
come ridefinite dalla lettera a) del primo comma dell'art.  37  della
legge regionale 9 maggio 1988, n. 17, sono cosi' modificate:
    cap. 25640: 1988 - L. 1.445.000.000;
1989 - L. 3.240.000.000;
1990 - L. 2.145.000.000.