Art. 11. Conservazione e valorizzazione centri storici - Riduzione di autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali - Mezzi regionali. 1. Per effetto delle variazioni derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal primo comma del precedente art. 1, le autorizzazioni di spesa, a favore di interventi di cui al cap. 30850, disposte per l'esercizio 1988, dall'art. 42 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 17, sono ridotte di L. 650.000.000.