Art. 11.
 
Conservazione e valorizzazione centri storici - Riduzione di
   autorizzazioni  di  spesa disposte da precedenti leggi regionali -
   Mezzi regionali.
   1.  Per  effetto  delle  variazioni  derivanti  dall'attuazione di
quanto  disposto  dal  primo  comma  del  precedente   art.   1,   le
autorizzazioni di spesa, a favore di interventi di cui al cap. 30850,
disposte per l'esercizio 1988, dall'art. 42 della legge  regionale  9
maggio 1988, n. 17, sono ridotte di L. 650.000.000.