Art. 12.
                        Copertura finanziaria
 
   1.  Agli  oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenuti
nella presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte  a  norma
del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 luglio 1977, n.
31 con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 1988-1990 - Stato
di   previsione   dell'entrata,   nel   rispetto  delle  destinazioni
definitive dello stato di previsione della spesa.