Art. 12. Copertura finanziaria 1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenuti nella presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 1988-1990 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definitive dello stato di previsione della spesa.