Art. 13. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma della Costituzione e 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, addi' 6 settembre 1988 GUERZONI