Art. 13.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
   1.  La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti degli articoli 127, secondo comma  della  Costituzione  e  44
dello  statuto  ed  entra  in  vigore  il  giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione  Emilia-Romagna.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, addi' 6 settembre 1988
 
                               GUERZONI