Art. 2. Istituzione del "Fondo speciale per l'attuazione del PIM" 1. La regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad istituire il "Fondo speciale per l'attuazione del PIM". 2. A tale fondo affluiscono: a) le somme che sono attribuite alla Regione dallo Stato come contributo finanziario alla realizzazione del PIM; b) le somme che sono attribuite alla Regione dalla Comunita' europea come contributo finanziario alla realizzazione del PIM; c) le quote della regione Emilia-Romagna dovute per la realizzazione del PIM. 3. Le somme che affluiscono al fondo sono destinate al pagamento degli oneri derivanti dall'attuazione del PIM. 4. Con le disponibilita' finanziarie del fondo speciale per l'attuazione del PIM si provvede ad erogare anticipi e saldi ai soggetti beneficiari nella misura e con le modalita' previste dal contratto di programma. 5. Le somme indicate al secondo comma sono versate in un conto corrente fruttifero istituito presso il tesoriere regionale. Tale conto viene gestito con le modalita' di cui al regolamento regionale n. 50 del 9 dicembre 1978 pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 165 del 13 dicembre 1978. 6. Ferme restando le competenze attribuite agli organi regionali dalla legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in ordine alla gestione delle spese, i pagamenti, a valere sul conto corrente di cui al quinto comma, sono disposti dal presidente del comitato amministrativo previsto dall'art. 2 del contratto di programma, che agisce in qualita' di funzionario delegato a norma del citato regolamento regionale n. 50/78. 7. Per i fini di cui al presente articolo sono istituiti, a decorrere dall'esercizio 1988, nel bilancio regionale i seguenti capitoli: a) nello stato di previsione dell'entrata, il cap. 07180 "Prelevamento dal conto corrente speciale di tesoreria denominato fondo speciale per l'attuazione del PIM"; b) nello stato di previsione della spesa, il cap. 91400 "Versamento nel conto speciale di tesoreria denominato fondo speciale per l'attuazione del PIM".