Art. 5.
         Attuazione della "misura" sostegno agli investimenti
 inserita nel sottoprogramma industria, artigianato, servizi del PIM
 
   1.  Per  l'attuazione  della  "misura"  sostegno agli investimenti
inserita nel sottoprogramma industria, artigianato e servizi del PIM,
l'amministrazione  regionale e' autorizzata a concedere contributi in
conto capitale pari al 10% dell'importo dell'investimento  ammesso  a
finanziamento da parte degli istituti di credito autorizzati.
   2.  Il  contributo  di  cui  al  primo  comma  e'  concesso per la
realizzazione  di  una  o   piu'   delle   seguenti   iniziative   di
investimento:
     a)  costruzione,  ammodernamento  o  ampliamento  degli  edifici
industriali;
     b)  acquisto  dell'area sulla quale si realizzi la costruzione o
l'ampliamento degli edifici industriali;
     c) acquisto di impianti, macchine ed attrezzature.
   3.  Il consiglio regionale, su proposta della giunta, con apposito
atto determina le modalitta' e le procedure relative alla concessione
dei contributi di cui al presente articolo.