Art. 5. Attuazione della "misura" sostegno agli investimenti inserita nel sottoprogramma industria, artigianato, servizi del PIM 1. Per l'attuazione della "misura" sostegno agli investimenti inserita nel sottoprogramma industria, artigianato e servizi del PIM, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale pari al 10% dell'importo dell'investimento ammesso a finanziamento da parte degli istituti di credito autorizzati. 2. Il contributo di cui al primo comma e' concesso per la realizzazione di una o piu' delle seguenti iniziative di investimento: a) costruzione, ammodernamento o ampliamento degli edifici industriali; b) acquisto dell'area sulla quale si realizzi la costruzione o l'ampliamento degli edifici industriali; c) acquisto di impianti, macchine ed attrezzature. 3. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, con apposito atto determina le modalitta' e le procedure relative alla concessione dei contributi di cui al presente articolo.