Art. 6.
         Attuazione della "misura" centraline idroelettriche
 inserita nel sottoprogramma industria, artigianato, servizi del PIM
 
   1.  Per  l'attuazione  della  "misura"  centraline  idroelettriche
inserita nel sottoprogramma industria, artigianato e servizi del PIM,
l'amministrazione  regionale e' autorizzata a concedere un contributo
del 100% della spesa ritenuta ammissibile, a favore  di  enti  locali
per  il  recupero  sperimentale  di  centraline  per la produzione di
energia idroelettrica.
   2.  Il consiglio regionale, su proposta della giunta, con apposito
atto determina le modalita' e le procedure relative alla  concessione
dei contributi di cui al presente articolo.