Art. 6. Attuazione della "misura" centraline idroelettriche inserita nel sottoprogramma industria, artigianato, servizi del PIM 1. Per l'attuazione della "misura" centraline idroelettriche inserita nel sottoprogramma industria, artigianato e servizi del PIM, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo del 100% della spesa ritenuta ammissibile, a favore di enti locali per il recupero sperimentale di centraline per la produzione di energia idroelettrica. 2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, con apposito atto determina le modalita' e le procedure relative alla concessione dei contributi di cui al presente articolo.