Art. 8.
 
Modifiche e integrazioni alle autorizzazioni di spesa disposte
   dall'art.  9  della legge regionale 9 maggio 1988, n. 17 - Art. 3,
   primo comma, legge 8 novembre 1986, n. 752.
   1.  Per  effetto  delle  variazioni  derivanti  dall'attuazione di
quanto  disposto  dal  primo  comma  del  precedente   art.   1,   le
autorizzazioni  di  spesa,  a  favore degli interventi di cui al cap.
15180, come ridefinite dall'art. 9 della  legge  regionale  9  maggio
1988, n. 17, sono cosi' modificate:
    16) cap. 15180: 1988 - L. 1.182.000.000;
1989 - L. 2.155.500.000;
1990 - L. 1.525.500.000.
   2.  E'  autorizzata  la  destinazione  delle somme di cui al primo
comma  a  favore  degli  interventi  previsti  dal  primo  comma  del
precedente  art.  1,  secondo  quanto  analiticamente riportato nella
tabella A) allegata alla presente legge, con specifico riferimento ai
capitoli  di  spesa  numeri 10620, 15140, 15155, 18120, 18135, 18757,
86620.