Art. 8. Modifiche e integrazioni alle autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 17 - Art. 3, primo comma, legge 8 novembre 1986, n. 752. 1. Per effetto delle variazioni derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal primo comma del precedente art. 1, le autorizzazioni di spesa, a favore degli interventi di cui al cap. 15180, come ridefinite dall'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 17, sono cosi' modificate: 16) cap. 15180: 1988 - L. 1.182.000.000; 1989 - L. 2.155.500.000; 1990 - L. 1.525.500.000. 2. E' autorizzata la destinazione delle somme di cui al primo comma a favore degli interventi previsti dal primo comma del precedente art. 1, secondo quanto analiticamente riportato nella tabella A) allegata alla presente legge, con specifico riferimento ai capitoli di spesa numeri 10620, 15140, 15155, 18120, 18135, 18757, 86620.