Art. 2.
           Comitato consultivo regionale per la promozione
                   e lo sviluppo della cooperazione
 
   1.  Ai  fini  dello studio delle iniziative per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, delle proposte da inserire nel programma
annuale  delle  iniziative, nonche' dell'espressione del parere sulle
iniziative da ammettere a contributo regionale ai sensi dell'articolo
3,  funge  da organo consultivo della giunta regionale la commissione
regionale per la cooperazione prevista dall'articolo 30  della  legge
regionale 29 gennaio 1954, n. 7, integrata con i seguenti componenti:
    due  docenti  universitari  esperti  in  materia di cooperazione,
scelti dalla giunta regionale;
    il dirigente della ripartizione II - Credito e Cooperazione;
    il dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche.
   2.  La  composizione  del comitato deve adeguarsi alla consistenza
dei  gruppi  linguistici  quali  sono  rappresentati   in   consiglio
regionale.
   3.  I  componenti,  con  i  quali  viene  integrata la commissione
regionale per la cooperazione, sono nominati con deliberazione  della
giunta  regionale  da  adottarsi  all'inizio  di  ogni  legislatura e
rimangono in carica per la durata della legislatura medesima.
   4. Il comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e ogni qualvolta
lo  richiedano  il  presidente  almeno  otto  componenti.   Esso   e'
validamente costituito con la presenza di almeno otto componenti e le
deliberazioni vengono adottate con la maggioranza  dei  presenti.  In
caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.