Art. 2. Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 1. Ai fini dello studio delle iniziative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, delle proposte da inserire nel programma annuale delle iniziative, nonche' dell'espressione del parere sulle iniziative da ammettere a contributo regionale ai sensi dell'articolo 3, funge da organo consultivo della giunta regionale la commissione regionale per la cooperazione prevista dall'articolo 30 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, integrata con i seguenti componenti: due docenti universitari esperti in materia di cooperazione, scelti dalla giunta regionale; il dirigente della ripartizione II - Credito e Cooperazione; il dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche. 2. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in consiglio regionale. 3. I componenti, con i quali viene integrata la commissione regionale per la cooperazione, sono nominati con deliberazione della giunta regionale da adottarsi all'inizio di ogni legislatura e rimangono in carica per la durata della legislatura medesima. 4. Il comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e ogni qualvolta lo richiedano il presidente almeno otto componenti. Esso e' validamente costituito con la presenza di almeno otto componenti e le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.