Art. 3. Iniziative per lo sviluppo della cooperazione 1. Il comitato consultivo di cui all'art. 2, propone alla giunta regionale, annualmente, entro il mese di settembre le seguenti iniziative: a) effettuazione di studi e ricerche intese a favorire la conoscenza e l'approfondimento dei problemi e degli aspetti giuridici, economici e sociali del movimento cooperativo e dei principi che lo informano, anche con riguardo alle nuove forme cooperative; b) realizzazione e divulgazione di saggi, monografie e pubblicazioni, organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti e manifestazioni similari, utili a documentare e diffondere il ruolo ed i valori della cooperazione; c) elaborazione e realizzazione, in accordo con gli organi scolastici competenti, di programmi pluriennali per la divulgazione, negli istituti di istruzione elementare e secondaria, dei principi del cooperativismo e delle finalita' perseguibili dalla cooperazione, anche attraverso nuovi indirizzi organizzativi; d) realizzazione di scambi di esperienze ed attuazione di programmi di comune interesse con altri organismi nazionali ed esteri che perseguono finalita' analoghe. 2. La giunta regionale interviene altresi', su proposta del comitato consultivo, a favore delle seguenti iniziative: a) programmazione e patrocinio di corsi documentaristici e di formazione, volti a perfezionare lo spirito e l'educazione cooperativa; b) erogazione di borse di studio da concedere a ricercatori, operanti presso istituti, universita' ed organismi equipollenti, con l'obbligo per gli assegnatari di mettere a disposizione della Regione i risultati delle ricerche esperite su temi storici, giuridici, sociali ed economici interessanti la cooperazione; c) istituzione e funzionamento di organismi aventi per scopo lo studio dei problemi cooperativistici. 3. La giunta regionale, in attuazione delle norme della presente legge e previo parere del comitato consultivo, puo' inoltre concedere: a) contributi per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di preparazione ed aggiornamento degli amministratori e dei sindaci delle societa' cooperative e loro consorzi; b) contributi ed associazioni riconosciute ai sensi della legislazione regionale, a societa' cooperative e loro consorzi, ad altri enti e organismi, nonche' a persone fisiche e giuridiche, le cui iniziative siano finalizzate agli obiettivi della presente legge; c) sussidi per favorire la costituzione e lo sviluppo di nuove forme cooperative. 4. La giunta regionale, ad avvenuta approvazione delle iniziative proposte, provvede con propria deliberazione a ripartire i fondi da destinarsi alle iniziative medesime. 5. Le iniziative di cui al presente articolo, approvate dalla giunta regionale, sono attuate a cura della ripartizione per il credito e la cooperazione.