Art. 3.
            Iniziative per lo sviluppo della cooperazione
 
   1.  Il  comitato consultivo di cui all'art. 2, propone alla giunta
regionale, annualmente,  entro  il  mese  di  settembre  le  seguenti
iniziative:
     a)  effettuazione  di  studi  e  ricerche  intese  a favorire la
conoscenza  e  l'approfondimento  dei  problemi   e   degli   aspetti
giuridici,  economici  e  sociali  del  movimento  cooperativo  e dei
principi che lo  informano,  anche  con  riguardo  alle  nuove  forme
cooperative;
     b)   realizzazione   e   divulgazione  di  saggi,  monografie  e
pubblicazioni, organizzazione di seminari,  conferenze,  dibattiti  e
manifestazioni similari, utili a documentare e diffondere il ruolo ed
i valori della cooperazione;
     c)  elaborazione  e  realizzazione,  in  accordo  con gli organi
scolastici competenti, di programmi pluriennali per la  divulgazione,
negli  istituti  di  istruzione elementare e secondaria, dei principi
del cooperativismo e delle finalita' perseguibili dalla cooperazione,
anche attraverso nuovi indirizzi organizzativi;
     d)  realizzazione  di  scambi  di  esperienze  ed  attuazione di
programmi di comune interesse con altri organismi nazionali ed esteri
che perseguono finalita' analoghe.
   2.  La  giunta  regionale  interviene  altresi',  su  proposta del
comitato consultivo, a favore delle seguenti iniziative:
     a)  programmazione  e  patrocinio di corsi documentaristici e di
formazione,  volti  a  perfezionare   lo   spirito   e   l'educazione
cooperativa;
     b)  erogazione  di  borse  di studio da concedere a ricercatori,
operanti presso istituti, universita' ed organismi equipollenti,  con
l'obbligo per gli assegnatari di mettere a disposizione della Regione
i risultati delle  ricerche  esperite  su  temi  storici,  giuridici,
sociali ed economici interessanti la cooperazione;
     c)  istituzione e funzionamento di organismi aventi per scopo lo
studio dei problemi cooperativistici.
   3.  La  giunta regionale, in attuazione delle norme della presente
legge  e  previo  parere  del  comitato  consultivo,   puo'   inoltre
concedere:
     a)  contributi per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di
preparazione ed aggiornamento  degli  amministratori  e  dei  sindaci
delle societa' cooperative e loro consorzi;
     b)  contributi  ed  associazioni  riconosciute  ai  sensi  della
legislazione regionale, a societa' cooperative e  loro  consorzi,  ad
altri  enti  e  organismi, nonche' a persone fisiche e giuridiche, le
cui iniziative siano finalizzate agli obiettivi della presente legge;
     c)  sussidi  per favorire la costituzione e lo sviluppo di nuove
forme cooperative.
   4.  La giunta regionale, ad avvenuta approvazione delle iniziative
proposte, provvede con propria deliberazione a ripartire i  fondi  da
destinarsi alle iniziative medesime.
   5.  Le  iniziative  di  cui  al presente articolo, approvate dalla
giunta regionale, sono attuate  a  cura  della  ripartizione  per  il
credito e la cooperazione.