Art. 5.
              Cumulabilita' parziale delle agevolazioni
 
   1. Qualora i soggetti di cui al'articolo 3 abbiano beneficiato per
la stessa iniziativa di analoghe agevolazioni da parte dello Stato  o
di  altri enti, ma in misura inferiore ai limiti previsti nei commi 2
e 3 dell'art. 4, la giunta regionale, in  relazione  all'interesse  o
all'importanza  dell'iniziativa,  e su parere del comitato consultivo
di  cui  all'art.  2,  puo'  integrare  le  provvidenze   fino   alla
concorrenza dei limiti stessi.