Art. 5. Cumulabilita' parziale delle agevolazioni 1. Qualora i soggetti di cui al'articolo 3 abbiano beneficiato per la stessa iniziativa di analoghe agevolazioni da parte dello Stato o di altri enti, ma in misura inferiore ai limiti previsti nei commi 2 e 3 dell'art. 4, la giunta regionale, in relazione all'interesse o all'importanza dell'iniziativa, e su parere del comitato consultivo di cui all'art. 2, puo' integrare le provvidenze fino alla concorrenza dei limiti stessi.