Art. 8. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione regionale per la cooperazione di cui all'art. 30 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e' integrata con i componenti di cui al comma 1 dell'art. 2 con deliberazione della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, il programma delle iniziative ed attivita' di cui all'art. 3 viene presentato alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. 3. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui al comma 1 dell'art. 3 e' fissato alla fine del mese di ottobre.