Art. 8.
                          Norme transitorie
 
   1.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  la
commissione regionale per la cooperazione di cui  all'art.  30  della
legge  regionale  29 gennaio 1954, n. 7 e' integrata con i componenti
di cui  al  comma  1  dell'art.  2  con  deliberazione  della  giunta
regionale  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
   2.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  il
programma delle iniziative ed  attivita'  di  cui  all'art.  3  viene
presentato  alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge medesima.
   3.  In sede di prima applicazione della presente legge, il termine
di cui al comma 1 dell'art. 3  e'  fissato  alla  fine  del  mese  di
ottobre.