Art. 9. Norma finanziaria 1. Alla copertura dell'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 500 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1988, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 2300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo. 2. Per gli esercizi successivi, all'onere relativo si provvedera' con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale, ai sensi dell'art. 24 e nei limiti previsti dall'art. 9 del testo unico delle leggi regionali concernenti norme sulla contabilita' generale della Regione, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 6 giugno 1985, n. 2/L. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trento, addi' 28 luglio 1988. BAZZANELLA Visto, p. il Commissario del Governo per la Provincia: COMPER