Art. 9.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Alla  copertura  dell'onere  per  l'attuazione  della presente
legge, previsto in lire 500 milioni in ragione  d'anno,  si  provvede
per l'anno 1988, mediante riduzione di pari importo del fondo globale
iscritto al cap. 2300 dello  stato  di  previsione  della  spesa  per
l'esercizio finanziario medesimo.
   2.  Per gli esercizi successivi, all'onere relativo si provvedera'
con la legge di approvazione del bilancio di previsione  annuale,  ai
sensi  dell'art. 24 e nei limiti previsti dall'art. 9 del testo unico
delle leggi regionali concernenti norme sulla  contabilita'  generale
della  Regione,  approvato  con  decreto  del presidente della giunta
regionale 6 giugno 1985, n. 2/L.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Trento, addi' 28 luglio 1988.
 
                              BAZZANELLA
 
Visto, p. il Commissario del Governo per la Provincia: COMPER