Art. 12.
                      Criteri per le graduatorie
 
   1.  Per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 10, quinto
e sesto comma, si tiene conto in particolare dei seguenti criteri:
     a) reddito e patrimonio di cui all'art. 10;
     b) monte ore del corso;
     c) eta' del richiedente.
   2.  Il  punteggio  da  assegnare  in  base  ai  criteri  di cui al
precedente comma, letere b) e c), non puo' comunque essere  superiore
di  un  terzo rispetto al punteggio da assegnare per il reddito e per
il patrimonio di cui alla lettera a).