Art. 12. Criteri per le graduatorie 1. Per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 10, quinto e sesto comma, si tiene conto in particolare dei seguenti criteri: a) reddito e patrimonio di cui all'art. 10; b) monte ore del corso; c) eta' del richiedente. 2. Il punteggio da assegnare in base ai criteri di cui al precedente comma, letere b) e c), non puo' comunque essere superiore di un terzo rispetto al punteggio da assegnare per il reddito e per il patrimonio di cui alla lettera a).