Art. 16. Modifica e revoca di norme di legge 1. Alla legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Hanno diritto a beneficiare della presente legge tutti i cittadini italiani che sono residenti in un comune della provincia di Bolzano, ininterrottamente da almeno un anno o almeno dall'inizio dell'anno scolastico od accademico in corso, che hanno assolto l'obbligo scolastico e non hanno superato il trentesimo anno di eta'"; b) il primo comma dell'art. 4 e sostituito dal seguente: "I corsi di cui al primo comma dell'art. 1 devono avere una durata minima di diciannove giorni e comprende almeno 45 ore di lezione. Nel corso di corsi di durata superiore e richiesta la frequenza media di almeno 15 ore settimanali"; c) il settimo comma dell'art. 7 e sostituito dal seguente: "Per ciascuna ripartizione un impiegato appartenente alla VII qualifica funzionale deve risultare in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese, nonche' di un'altra lingua straniera". 2. Le leggi provinciali 8 novembre 1983, n. 42, 25 febbraio 1980, n. 5, e la lettera b) dell'art. 1 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, sono abrogate.