Art. 16.
                 Modifica e revoca di norme di legge
 
   1.  Alla  legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
    a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
   "Hanno   diritto  a  beneficiare  della  presente  legge  tutti  i
cittadini italiani che sono residenti in un comune della provincia di
Bolzano,  ininterrottamente  da  almeno  un anno o almeno dall'inizio
dell'anno scolastico  od  accademico  in  corso,  che  hanno  assolto
l'obbligo  scolastico  e  non  hanno  superato  il trentesimo anno di
eta'";
     b) il primo comma dell'art. 4 e sostituito dal seguente:
   "I corsi di cui al primo comma dell'art. 1 devono avere una durata
minima di diciannove giorni e comprende almeno 45 ore di lezione. Nel
corso  di corsi di durata superiore e richiesta la frequenza media di
almeno 15 ore settimanali";
     c) il settimo comma dell'art. 7 e sostituito dal seguente:
   "Per  ciascuna  ripartizione  un  impiegato  appartenente alla VII
qualifica  funzionale  deve  risultare  in  possesso  di  un'adeguata
conoscenza   della   lingua   inglese,  nonche'  di  un'altra  lingua
straniera".
   2.  Le leggi provinciali 8 novembre 1983, n. 42, 25 febbraio 1980,
n. 5, e la lettera b) dell'art. 1 della legge provinciale 10 novembre
1976, n. 45, sono abrogate.