Art. 17. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati i fondi stanziati sul cap. 33180 del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1988, per l'applicazione della legge provinciale 8 novembre 1983, n. 42, abrogata con la presente, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino impegnati. 2. Sono inoltre autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1988 le seguenti maggiori spese: a) L. 600.000.000 per provvidenze a favore di istituzioni, enti, associazioni, comitati e singole persone ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, e degli articoli 9 e 10; b) L. 110.000.000 per l'aumento delle dotazioni organiche del personale ai sensi dell'art. 15. 3. Alla copertura dei maggiori oneri per complessive lire 710.000.000 indicati al comma 2, a carico dell'esercizio finanziario 1988, si provvede mediante riduzione per corrispondente importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 (le partite n. 1 e n. 3 dell'allegato n. 3 al bilancio sono ridotte rispettivamente di L. 110.000.000 e di lire 600.000.000). 4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'art. 15, valutati in L. 220.000.000 all'anno, a carico degli esercizi finanziari successivi al 1988, si provvede: per gli anni 1989-1990 con corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1989-1990 alla sezione 1, settore 1.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1989-1990, e per gli anni successivi, con corrispondenti stanziamenti nei relativi bilanci della provincia. 5. Le spese per l'attuazione della presente legge saranno stabilite a partire dall'anno 1989 dalla legge finanziaria annuale.