Art. 17.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1.  Per  l'attuazione della presente legge sono utilizzati i fondi
stanziati sul cap. 33180 del bilancio di previsione  della  provincia
per   l'anno   finanziario   1988,  per  l'applicazione  della  legge
provinciale 8 novembre 1983, n. 42, abrogata con la presente, i quali
alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge non risultino
impegnati.
   2.  Sono  inoltre  autorizzate a carico dell'esercizio finanziario
1988 le seguenti maggiori spese:
     a) L. 600.000.000 per provvidenze a favore di istituzioni, enti,
associazioni, comitati e singole persone ai sensi dell'art. 1,  commi
2 e 3, e degli articoli 9 e 10;
     b)  L.  110.000.000  per l'aumento delle dotazioni organiche del
personale ai sensi dell'art. 15.
   3.   Alla  copertura  dei  maggiori  oneri  per  complessive  lire
710.000.000 indicati al comma 2, a carico dell'esercizio  finanziario
1988,  si  provvede mediante riduzione per corrispondente importo del
fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della
spesa   per  l'anno  finanziario  1988  (le  partite  n.  1  e  n.  3
dell'allegato n. 3 al bilancio sono  ridotte  rispettivamente  di  L.
110.000.000 e di lire 600.000.000).
  4.  Alla  copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  dall'art. 15,
valutati  in  L.  220.000.000  all'anno,  a  carico  degli   esercizi
finanziari  successivi  al  1988, si provvede: per gli anni 1989-1990
con corrispondenti quote dello stanziamento previsto per  il  biennio
1989-1990  alla  sezione  1,  settore  1.2, lettera b.1) del bilancio
pluriennale 1989-1990, e per gli anni successivi, con  corrispondenti
stanziamenti nei relativi bilanci della provincia.
   5.   Le  spese  per  l'attuazione  della  presente  legge  saranno
stabilite a partire dall'anno 1989 dalla legge finanziaria annuale.