Art. 3. Piani annuali 1. La giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, approva, distintamente per gruppi linguistici, piani annuali di finanziamento delle attivita' di cui agli articoli precedenti fatta eccezione per l'erogazione di sovvenzioni a singole persone per soggiorni di studio. 2. Gli impegni di spesa in esecuzione dei piani di cui al precedente comma sono disposti con decreto dell'assessore competente per la promozione del bilinguismo.