Art. 3.
                            Piani annuali
 
   1.  La  giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente,
approva, distintamente  per  gruppi  linguistici,  piani  annuali  di
finanziamento  delle  attivita' di cui agli articoli precedenti fatta
eccezione per l'erogazione  di  sovvenzioni  a  singole  persone  per
soggiorni di studio.
   2.  Gli  impegni  di  spesa  in  esecuzione  dei  piani  di cui al
precedente comma sono disposti con decreto dell'assessore  competente
per la promozione del bilinguismo.