Art. 8.
                           Utilizzo locali
 
   1.  Per  la  realizzazione dei corsi di cui alla presente legge la
provincia, le istituzioni, gli enti, le associazioni e i comitati non
operanti  a  scopo  di  lucro  hanno  precedenza  nell'utilizzo degli
edifici e delle attrezzature scolastiche pubbliche,  comprese  quelle
destinate  alla  formazione professionale, ai sensi del secondo comma
dell'art. 1 della legge proviciale 3 agosto 1977, n. 26,  e  relativo
regolamento di esecuzione.