la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e sostituito dal seguente: "1 Allo scopo di contribuire, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia ed Austria e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione all'art. 6 della Costituzione, alla salvaguardia delle caratteristiche etniche ed allo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino nella provincia, sono istituite consulte culturali provinciali per ciascun gruppo ed un fondo per il finanziamento e la concessione di contributi e sussidi secondo le disposizioni seguenti."