la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'art.  1  della  legge  provinciale  29  ottobre 1958, n. 7, e
sostituito dal seguente:
   "1  Allo scopo di contribuire, ai sensi dell'Accordo di Parigi del
5 settembre 1946 tra Italia ed Austria e dell'articolo 2 del  decreto
del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione
all'art.   6   della   Costituzione,    alla    salvaguardia    delle
caratteristiche   etniche  ed  allo  sviluppo  culturale  dei  gruppi
linguistici  tedesco,  italiano  e  ladino  nella   provincia,   sono
istituite  consulte  culturali  provinciali  per ciascun gruppo ed un
fondo per il finanziamento e la concessione di contributi  e  sussidi
secondo le disposizioni seguenti."