Art. 10.
 
   1. Nell'art. 8 della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8, sono
soppresse le parole "di carattere ordinario".
   2.  All'art.  7,  terzo  comma  della legge provinciale 23 gennaio
1978, n. 8, e' aggiunta la seguente frase: "In presenza di  validi  e
documentati  motivi  la  Giunta  provinciale  su  istanza dell'ente o
associazione  beneficiari  dell'anticipazione  puo'  autorizzare   la
proroga del termine predetto fino al massimo di un anno".