Art. 10. 1. Nell'art. 8 della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8, sono soppresse le parole "di carattere ordinario". 2. All'art. 7, terzo comma della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8, e' aggiunta la seguente frase: "In presenza di validi e documentati motivi la Giunta provinciale su istanza dell'ente o associazione beneficiari dell'anticipazione puo' autorizzare la proroga del termine predetto fino al massimo di un anno".