Art. 12. 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale e' autorizzata a redigere un testo coordinato delle leggi vigenti in materia di cultura di cui alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Il testo coordinato e' da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige in lingua italiana, tedesca e ladina.