Art. 12.
 
   1.  Entro  tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta provinciale e' autorizzata  a  redigere  un  testo  coordinato
delle  leggi  vigenti  in  materia  di  cultura  di  cui  alla  legge
provinciale  29  ottobre  1958,  n.  7,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.  Il  testo  coordinato  e' da pubblicare sul Bollettino
ufficiale della  Regione  Trentino-Alto  Adige  in  lingua  italiana,
tedesca e ladina.