Art. 2. 1. L'art. 2 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, come integrato dall'articolo unico della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 4, e' sostituito dal seguente: "1. Formano oggetto delle finalita' di cui all'articolo 1 le attivita', le manifestazioni, i rapporti e gli istituti riferibili alle materie di cui all'articolo 8, comma 1, cifre 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare, per i gruppi linguistici tedesco e ladino, l'integrazione con l'area culturale tedesca e ladina. 2. Nelle finalita' di cui all'art. 1 rientrano anche le istituzioni culturali per l'educazione fisica e lo sport popolare, nonche' le attivita' ed i rapporti aventi il medesimo oggetto in quanto riferibili all'istruzione pubblica dentro e fuori gli istituti scolastici e di educazione. 3. Rientrano nelle predette finalita' le spese ed i contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione, l'attrezzatura e l'arredamento di biblioteche storiche, sale da esposizione, sale da teatro ed altri locali destinati ad attivita' culturali o artistiche."