Art. 2.
 
   1.  L'art.  2  della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, come
integrato dall'articolo unico  della  legge  provinciale  19  gennaio
1973, n. 4, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Formano  oggetto  delle  finalita'  di  cui all'articolo 1 le
attivita', le manifestazioni, i rapporti e  gli  istituti  riferibili
alle  materie di cui all'articolo 8, comma 1, cifre 3 e 4 del decreto
del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  ed  in
particolare,   per   i   gruppi   linguistici   tedesco   e   ladino,
l'integrazione con l'area culturale tedesca e ladina.
   2.   Nelle   finalita'  di  cui  all'art.  1  rientrano  anche  le
istituzioni culturali per l'educazione fisica e  lo  sport  popolare,
nonche'  le  attivita'  ed  i  rapporti aventi il medesimo oggetto in
quanto riferibili all'istruzione pubblica dentro e fuori gli istituti
scolastici e di educazione.
   3. Rientrano nelle predette finalita' le spese ed i contributi per
l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento,  la  ristrutturazione,  la
sistemazione, l'attrezzatura e l'arredamento di biblioteche storiche,
sale da esposizione, sale da teatro  ed  altri  locali  destinati  ad
attivita' culturali o artistiche."