Art. 5.
 
   1.  L'art.  5  della  legge  provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e'
sostituito dal seguente:
   "1.  Le consulte culturali hanno facolta' di prendere iniziative e
di  formulare  proposte  per  il   raggiungimento   delle   finalita'
perseguite dalla presente legge. In particolare spetta ad esse di:
     a)   favorire   la   promozione   e   diffusione  di  attivita',
manifestazioni e iniziative culturali o artistiche, nonche' la cura e
la salvaguardia del patrimonio culturale;
     b)  di  esprimere  pareri  sulle  attivita',  manifestazioni  ed
iniziative  promosse  o  realizzate  direttamente  dalla   Provincia,
nonche'  sull'assegnazione  dei  contributi, sussidi e sovvenzioni di
cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettere a) e b), e commi 4, 5 e 6.".