Art. 5. 1. L'art. 5 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e' sostituito dal seguente: "1. Le consulte culturali hanno facolta' di prendere iniziative e di formulare proposte per il raggiungimento delle finalita' perseguite dalla presente legge. In particolare spetta ad esse di: a) favorire la promozione e diffusione di attivita', manifestazioni e iniziative culturali o artistiche, nonche' la cura e la salvaguardia del patrimonio culturale; b) di esprimere pareri sulle attivita', manifestazioni ed iniziative promosse o realizzate direttamente dalla Provincia, nonche' sull'assegnazione dei contributi, sussidi e sovvenzioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettere a) e b), e commi 4, 5 e 6.".