Art. 11. Accertamento dell'idoneita' 1. Al termine del corso i vigili in prova devono sostenere davanti alla commissione d'esame di cui al precedente articolo 6 un esame di idoneita' per la nomina alla qualifica di vigile nel ruolo speciale dei servizi antincendi. 2. L'esame consiste in prove orali ed in prove pratiche nelle materie che hanno formato oggetto d'insegnamento durante il corso. 3. A ciascuna prova di esame e' attribuita una votazione massima di dieci decimi. Il vigile in prova e' dichiarato idoneo se in ciascuna prova d'esame avra' riportato una votazione non inferiore a sei decimi. 4. Ad esami ultimati la commissione stabilisce la media complessiva per ciascun esaminando e forma la graduatoria degli idonei. 5. I vigili in prova non riconosciuti idonei vengono esonerati dal servizio con decreto dell'Assessore al personale. In tal caso spetta una indennita' pari a due mensilita' del trattamento economico relativo al periodo di prova.