Art. 11.
                     Accertamento dell'idoneita'
 
   1. Al termine del corso i vigili in prova devono sostenere davanti
alla commissione d'esame di cui al precedente articolo 6 un esame  di
idoneita'  per  la nomina alla qualifica di vigile nel ruolo speciale
dei servizi antincendi.
   2.  L'esame  consiste  in  prove  orali ed in prove pratiche nelle
materie che hanno formato oggetto d'insegnamento durante il corso.
   3.  A  ciascuna prova di esame e' attribuita una votazione massima
di dieci decimi. Il vigile  in  prova  e'  dichiarato  idoneo  se  in
ciascuna  prova d'esame avra' riportato una votazione non inferiore a
sei decimi.
   4.   Ad   esami   ultimati  la  commissione  stabilisce  la  media
complessiva per ciascun  esaminando  e  forma  la  graduatoria  degli
idonei.
   5. I vigili in prova non riconosciuti idonei vengono esonerati dal
servizio con decreto dell'Assessore al personale. In tal caso  spetta
una  indennita'  pari  a  due  mensilita'  del  trattamento economico
relativo al periodo di prova.