Art. 14. Accesso alla qualifica di ispettore 1. L'accesso alla qualifica di ispettore del ruolo speciale dei servizi antincendi si consegue mediante pubblico concorso per esami. 2. Al concorso sono ammessi gli aspiranti che, oltre a possedere i requisiti generali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti particolari: a) diploma di laurea in ingegneria; b) eta' non superiore ad anni 35, salvo le elevazioni di eta' previste dalle vigenti disposizioni. Tale limite non potra' comunque eccedere gli anni 40; c) piena ed incondizionata idoneita' psicofisica da accertarsi prima degli esami scritti da una commissione medica composta da tre medici tra cui il medico del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano nominata con deliberazione della Giunta provinciale. Il giudizio della commissione e' definitivo; d) attestato valido di conoscenza delle lingue italiana e tedesca relativo all'ex carriera direttiva rilasciato ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni; per gli aspiranti appartenenti al gruppo linguistico ladino e richiesto inoltre l'attestato di conoscenza della lingua ladina rilasciato ai sensi delle medesime norme.