Art. 14.
                 Accesso alla qualifica di ispettore
 
   1.  L'accesso  alla  qualifica di ispettore del ruolo speciale dei
servizi antincendi si consegue mediante pubblico concorso per  esami.
   2. Al concorso sono ammessi gli aspiranti che, oltre a possedere i
requisiti generali di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
10  gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, siano
in possesso dei seguenti requisiti particolari:
    a) diploma di laurea in ingegneria;
    b)  eta'  non  superiore  ad anni 35, salvo le elevazioni di eta'
previste dalle vigenti disposizioni. Tale limite non potra'  comunque
eccedere gli anni 40;
    c)  piena  ed  incondizionata idoneita' psicofisica da accertarsi
prima degli esami scritti da una commissione medica composta  da  tre
medici tra cui il medico del Corpo permanente dei vigili del fuoco di
Bolzano nominata  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale.  Il
giudizio della commissione e' definitivo;
    d) attestato valido di conoscenza delle lingue italiana e tedesca
relativo all'ex carriera direttiva rilasciato ai  sensi  del  Decreto
Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976, n. 752, e successive
modifiche ed integrazioni; per gli aspiranti appartenenti  al  gruppo
linguistico  ladino  e  richiesto  inoltre  l'attestato di conoscenza
della lingua ladina rilasciato ai sensi delle medesime norme.