Art. 19. Cessazione dal servizio e mantenimento in servizio 1. I dipendenti appartenenti al ruolo speciale dei servizi antincendi cessano dal servizio con gli stessi limiti di eta' in vigore per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Il personale di cui al precedente comma e quello riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni proprie della qualifica rivestita, appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra, vice capo reparto e capo reparto puo', a domanda e previo parere del Consiglio per l'organizzazione e il personale, essere trattenuto in servizio e collocato in altri posti di ruolo fino al compimento di quaranta anni utili a pensione e comunque non oltre il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta' 3. Il personale trattenuto in servizio e inquadrato, occorrendo anche il soprannumero, in una qualifica funzionale corrispondente, espletando mansioni adeguate alle sue capacita' conservando un trattamento economico almeno pari a quello percepito a titolo di stipendio, indennita' provinciale, retribuzione individuale di anzianita' ed indennita' integrativa speciale nella qualifica funzionale di provenienza. Al personale medesimo e inoltre conservato a titolo di assegno personale pensionabile l'importo dell'indennita' mensile pensionabile in godimento all'atto del trasferimento in altro ruolo. Cessa la corresponsione di tutti gli altri assegni o indennita' connessi ai particolari compiti operativi del personale appartenente al ruolo speciale dei servizi antincendi - Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. 4. Al personale trattenuto in servizio, ai sensi dei precedenti commi, e' riconosciuta, ai fini dell'ulteriore progressione giuridica ed economica nella nuova carriera, l'intera anzianita' di servizio maturata nel ruolo di provenienza.