Art. 19.
          Cessazione dal servizio e mantenimento in servizio
 
   1.  I  dipendenti  appartenenti  al  ruolo  speciale  dei  servizi
antincendi cessano dal servizio con gli  stessi  limiti  di  eta'  in
vigore per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
   2.  Il  personale di cui al precedente comma e quello riconosciuto
permanentemente non idoneo  alle  mansioni  proprie  della  qualifica
rivestita, appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra, vice
capo reparto e capo reparto puo',  a  domanda  e  previo  parere  del
Consiglio  per  l'organizzazione e il personale, essere trattenuto in
servizio e collocato in altri posti di ruolo fino  al  compimento  di
quaranta anni utili a pensione e comunque non oltre il raggiungimento
del sessantacinquesimo anno di eta'
   3.  Il  personale  trattenuto in servizio e inquadrato, occorrendo
anche il soprannumero, in una  qualifica  funzionale  corrispondente,
espletando  mansioni  adeguate  alle  sue  capacita'  conservando  un
trattamento economico almeno pari a  quello  percepito  a  titolo  di
stipendio,   indennita'   provinciale,  retribuzione  individuale  di
anzianita'  ed  indennita'  integrativa  speciale   nella   qualifica
funzionale di provenienza. Al personale medesimo e inoltre conservato
a titolo di assegno personale pensionabile l'importo  dell'indennita'
mensile pensionabile in godimento all'atto del trasferimento in altro
ruolo.  Cessa  la  corresponsione  di  tutti  gli  altri  assegni   o
indennita'  connessi  ai  particolari compiti operativi del personale
appartenente  al  ruolo  speciale  dei  servizi  antincendi  -  Corpo
permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.
   4.  Al  personale  trattenuto in servizio, ai sensi dei precedenti
commi, e' riconosciuta, ai fini dell'ulteriore progressione giuridica
ed  economica  nella  nuova carriera, l'intera anzianita' di servizio
maturata nel ruolo di provenienza.