Art. 20.
                      Nuove dotazioni organiche
 
   1.  Il  ruolo  tecnico  del  servizio antincendi di cui alla legge
provinciale 3 agosto 1983, n. 28, assume la denominazione  di  "ruolo
speciale dei servizi antincendi".
   2.  Le  nuove  dotazioni  organiche del ruolo speciale dei servizi
antincendi sono quelle riportate nell'allegato A,  costituente  parte
integrante della presente legge.
   3.  Qualora  per  il  personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, rivestente le qualifiche di vigile, capo  squadra,  vice  capo
reparto,   capo   reparto,  geometra  o  perito,  geometra  o  perito
principale, geometra o perito capo, ispettore, ispettore superiore ed
ispettore capo aggiunto, dovessero in futuro essere stabiliti livelli
retributivi  e  qualifiche  funzionali  diversi  da  quelli  indicati
nell'allegato  A  della  presente  legge gli stessi saranno applicati
automaticamente e con  la  stessa  decorrenza  anche  in  favore  del
corrispondente personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco di
Bolzano.
   4.  All'atto della cessazione dal servizio del dirigente superiore
ad esaurimento di cui all'allegato A della presente  legge  il  posto
dallo  stesso attualmente occupato sara' iscritto alla nona qualifica
funzionale.