Art. 20. Nuove dotazioni organiche 1. Il ruolo tecnico del servizio antincendi di cui alla legge provinciale 3 agosto 1983, n. 28, assume la denominazione di "ruolo speciale dei servizi antincendi". 2. Le nuove dotazioni organiche del ruolo speciale dei servizi antincendi sono quelle riportate nell'allegato A, costituente parte integrante della presente legge. 3. Qualora per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rivestente le qualifiche di vigile, capo squadra, vice capo reparto, capo reparto, geometra o perito, geometra o perito principale, geometra o perito capo, ispettore, ispettore superiore ed ispettore capo aggiunto, dovessero in futuro essere stabiliti livelli retributivi e qualifiche funzionali diversi da quelli indicati nell'allegato A della presente legge gli stessi saranno applicati automaticamente e con la stessa decorrenza anche in favore del corrispondente personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. 4. All'atto della cessazione dal servizio del dirigente superiore ad esaurimento di cui all'allegato A della presente legge il posto dallo stesso attualmente occupato sara' iscritto alla nona qualifica funzionale.