Art. 21. Istituzione dell'Ufficio protezione civile 1. Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e' istituito, alle dirette dipendenze dell'Assessore cui e' stata affidata la trattazione degli affari nelle materie di prevenzione e pronto soccorso per pubbliche calamita' ed interventi all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo, l'Ufficio n. 192 denominato "Ufficio protezione civile". 2. All'Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti da espletarsi secondo le direttive dell'Assessore competente in materia: predisposizione del piano di intervento di competenza provinciale in casi di calamita' individuazione delle disponibilita' di personale, di mezzi, di attrezzature, di infrastrutture, nonche degli organi e delle amministrazioni degli enti chiamati agli interventi; coordinamento dell'attivita' di prevenzione e di pronto intervento dei Comuni e dell'amministrazione provinciale; esercizio delle funzioni inerenti al Centro operativo provinciale di coordinamento di tutti gli interventi da adottarsi in base alle direttive del coordinatore provinciale, qualora sul territorio provinciale si verifichino eventi naturali o connessi con attivita' dell'uomo, che per la loro natura ed estensione, comportino la previsione di gravi situazioni di pericolo e di calamita' attivita' di collegamento con altri centri operativi addetti al soccorso comprese le strutture del volontariato; trattazione di tutte le questioni e degli affari inerenti all'assegnazione di incarichi e di fondi finanziari e mezzi per l'adempimento di tutte le incombenze riguardanti il settore della protezione civile. 3. Il direttore dell'Ufficio funge da segretario del Comitato di coordinamento provinciale per la protezione civile e del Centro operativo provinciale di pronto intervento. 4. L'incarico dirigenziale relativo all'ufficio protezione civile sara' conferito a titolo provvisorio, ai sensi dell'articolo 108 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.