Art. 21.
              Istituzione dell'Ufficio protezione civile
 
   1.  Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11,
e' istituito, alle dirette dipendenze  dell'Assessore  cui  e'  stata
affidata  la  trattazione degli affari nelle materie di prevenzione e
pronto soccorso per pubbliche calamita' ed  interventi  all'insorgere
di  situazioni  di  danno  o di pericolo, l'Ufficio n. 192 denominato
"Ufficio protezione civile".
   2.  All'Ufficio  sono  attribuiti i seguenti compiti da espletarsi
secondo le direttive dell'Assessore competente in materia:
    predisposizione del piano di intervento di competenza provinciale
in casi di calamita'
    individuazione  delle  disponibilita'  di personale, di mezzi, di
attrezzature,  di  infrastrutture,  nonche  degli  organi   e   delle
amministrazioni degli enti chiamati agli interventi;
    coordinamento   dell'attivita'   di   prevenzione   e  di  pronto
intervento dei Comuni e dell'amministrazione provinciale;
    esercizio delle funzioni inerenti al Centro operativo provinciale
di coordinamento di tutti gli interventi da adottarsi  in  base  alle
direttive   del  coordinatore  provinciale,  qualora  sul  territorio
provinciale si verifichino eventi naturali o connessi  con  attivita'
dell'uomo,  che  per  la  loro  natura  ed  estensione, comportino la
previsione di gravi situazioni di pericolo e di calamita'
    attivita'  di  collegamento con altri centri operativi addetti al
soccorso comprese le strutture del volontariato;
    trattazione  di  tutte  le  questioni  e  degli  affari  inerenti
all'assegnazione di incarichi e  di  fondi  finanziari  e  mezzi  per
l'adempimento  di  tutte  le  incombenze riguardanti il settore della
protezione civile.
   3.  Il  direttore dell'Ufficio funge da segretario del Comitato di
coordinamento provinciale per  la  protezione  civile  e  del  Centro
operativo provinciale di pronto intervento.
   4.  L'incarico dirigenziale relativo all'ufficio protezione civile
sara' conferito a titolo  provvisorio,  ai  sensi  dell'articolo  108
della   legge  provinciale  21  maggio  1981,  n.  11,  e  successive
modifiche, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge.