Art. 24.
             Addestramento dei vigili del fuoco volontari
 
   1.  In  deroga  al  disposto di cui all'art. 5, terzo comma, della
legge regionale 20 agosto 1954,  n.  24,  la  Giunta  provinciale  e'
autorizzata  ad  incaricare,  mediante apposita convenzione, l'Unione
provinciale dei Corpi volontari dei vigili del fuoco dell'Alto  Adige
dell'organizzazione  e dello svolgimento dei corsi teorico-pratici di
addestramento degli appartenenti ai Corpi volontari  dei  vigili  del
fuoco.  La convenzione puo prevedere il pagamento di acconti a favore
dell'Unione predetta fino al 70% del corrispettivo convenuto.
   2.  L'addestramento  potra' anche comprendere periodi d'istruzione
presso istituzioni, scuole e centri di  addestramento  situati  fuori
provincia  o  all'estero.  Durante  tali  periodi i corsi sono svolti
secondo il programma di insegnamento stabilito dai regolamenti  delle
rispettive istituzioni, scuole o centri di addestramento.
   3.   Il  consiglio  di  amministrazione  della  cassa  provinciale
antincendi esercita, per conto della giunta provinciale, un'attivita'
di  sorveglianza  in  merito  al  regolare  svolgimento  dei corsi di
addestramento di cui ai precedenti commi.