Art. 24. Addestramento dei vigili del fuoco volontari 1. In deroga al disposto di cui all'art. 5, terzo comma, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, la Giunta provinciale e' autorizzata ad incaricare, mediante apposita convenzione, l'Unione provinciale dei Corpi volontari dei vigili del fuoco dell'Alto Adige dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi teorico-pratici di addestramento degli appartenenti ai Corpi volontari dei vigili del fuoco. La convenzione puo prevedere il pagamento di acconti a favore dell'Unione predetta fino al 70% del corrispettivo convenuto. 2. L'addestramento potra' anche comprendere periodi d'istruzione presso istituzioni, scuole e centri di addestramento situati fuori provincia o all'estero. Durante tali periodi i corsi sono svolti secondo il programma di insegnamento stabilito dai regolamenti delle rispettive istituzioni, scuole o centri di addestramento. 3. Il consiglio di amministrazione della cassa provinciale antincendi esercita, per conto della giunta provinciale, un'attivita' di sorveglianza in merito al regolare svolgimento dei corsi di addestramento di cui ai precedenti commi.