Art. 25. Istituzione della Cassa provinciale antincendi e relativo Consiglio di amministrazione 1. In attuazione del combinato disposto dagli articoli 4 e 6 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, e' istituita la Cassa provinciale antincendi con un proprio Consiglio di amministrazione che esercita tutte le funzioni amministrative, gia' esercitate dalla sezione provinciale del consiglio di amministrazione della cassa regionale antincendi. Il consiglio di amministrazione della cassa provinciale antincendi e' nominato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. 2. Il Consiglio di amministrazione rimane in carica per la durata di una legislatura ed e' cosi composto: a) dall'Assessore provinciale competente in materia dei servizi antincendi quale presidente o da un suo delegato; b) dall'ispettore provinciale dei servizi antincendi; c) dal sindaco del Comune di Bolzano o da un suo delegato; d) da due sindaci di Comuni rurali della provincia di Bolzano; e) dal presidente dell'Unione provinciale dei Corpi volontari dei vigili del fuoco; f) dal direttore generale della ragioneria provinciale o da un suo delegato. 3. Funge da segretario un impiegato del ruolo amministrativo di qualifica funzionale non inferiore alla sesta. 4. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e decide a maggioranza di voti. In caso di parita' di voto prevale il voto del presidente. 5. Il consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in Consiglio provinciale, fatta salva la possibilita' di accesso per il gruppo linguistico ladino. 6. Il consiglio di amministrazione funge anche da organo consultivo della Giunta provinciale in materia antincendi, con la denominazione "Comitato consultivo per i servizi antincendi". Il consiglio puo essere integrato, a tal fine, con tecnici ed esperti nominati dalla Giunta provinciale in relazione ai problemi da esaminare.