Art. 26. Contributi finanziari per il servizio antincendi - Criteri per la concessione di contributi ai corpi volontari. 1. In deroga al disposto di cui all'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1, a partire dall'anno finanziario 1988 l'importo destinato ai contributi ordinari a favore dei corpi volontari dei vigili del fuoco dei capoluoghi distrettuali di Bressanone, Brunico, Egna, Laives, Malles, Merano, Monguelfo, Silandro e Vipiteno, viene iscritto su apposito capitolo del bilancio di previsione della cassa provinciale antincendi, da ripartire secondo i seguenti criteri: a) meta' dell'importo e' attribuita, in ragione di un nono, ad ogni corpo sopra indicato; b) la rimanente meta' e divisa per il numero dei corpi volontari dei vigili del fuoco regolarmente istituiti nell'ambito della provincia ed il quoziente cosi individuato va moltiplicato per il numero dei corpi volontari associati ai rispettivi distretti; la somma risultante da dette operazioni viene erogata annualmente ad ogni corpo del capoluogo di distretto. 2. Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono destinate al finanziamento delle spese correnti dei corpi dei capoluoghi di distretto indicati nel comma medesimo. 3. I corpi volontari dei vigili del fuoco di Campo Tures, Chiusa e Naturno continueranno a beneficiare dei contributi da erogarsi direttamente ai medesimi, ai sensi della cifra 6 dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1, e successiva integrazione con l'art. 5 della legge provinciale 24 luglio 1980, n. 25. 4. In deroga a quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, i contributi straordinari possono essere erogati ai singoli Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonche all'Unione provinciale dei Corpi volontari dei vigili del fuoco, alle Unioni distrettuali dei Corpi volontari dei vigili del fuoco ed alla cooperativa (Soc. coop. a r.l.) dei Corpi volontari dei vigili del fuoco dell'Alto Adige.