Art. 27.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1. I maggiori oneri per il personale, derivanti dagli articoli 10,
18, 21, 22, 23 e 24 della presente legge, sono valutati in  lire  420
milioni per l'anno 1988 e in lire 1150 milioni all'anno a partire dal
1989.
   2. Alla copertura degli oneri indicati al primo comma si provvede
    a)  per  l'anno 1988, mediante riduzione per lire 420 milioni del
fondo globale icritto al cap. 102115 dello stato di previsione  della
spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);
     b)  per  gli  anni  1989-1990,  mediante utilizzo di quote dello
stanziamento previsto per  il  biennio  1989-1990,  alla  sezione  1,
settore 1.2, lettera b.l, del bilancio pluriennale 1988-1990;
    c)  per  gli  anni  successivi, con le diponibilita' dei relativi
bilanci della provincia.
   3.  Alla  spesa  per  l'istituzione  del  corso di cui all'art. 1,
valutata in lire 30 milioni, si  fa  fronte  con  una  corrispondente
quota  dello  stanziamento  previsto  sul  cap.  12160 dello stato di
previsione della spesa per  l'anno  1988,  che  presenta  sufficiente
disponibilita'
   4.  La  spesa per i corsi di cui all'art. 25 sara' autorizzata con
successivo provvedimento legislativo.