Art. 27. Disposizioni finanziarie 1. I maggiori oneri per il personale, derivanti dagli articoli 10, 18, 21, 22, 23 e 24 della presente legge, sono valutati in lire 420 milioni per l'anno 1988 e in lire 1150 milioni all'anno a partire dal 1989. 2. Alla copertura degli oneri indicati al primo comma si provvede a) per l'anno 1988, mediante riduzione per lire 420 milioni del fondo globale icritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio); b) per gli anni 1989-1990, mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto per il biennio 1989-1990, alla sezione 1, settore 1.2, lettera b.l, del bilancio pluriennale 1988-1990; c) per gli anni successivi, con le diponibilita' dei relativi bilanci della provincia. 3. Alla spesa per l'istituzione del corso di cui all'art. 1, valutata in lire 30 milioni, si fa fronte con una corrispondente quota dello stanziamento previsto sul cap. 12160 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988, che presenta sufficiente disponibilita' 4. La spesa per i corsi di cui all'art. 25 sara' autorizzata con successivo provvedimento legislativo.