Art. 4.
                Numero dei posti da mettere a concorso
 
   1.  Il numero dei posti da mettere a concorso e' quello risultante
dalla somma delle vacanze,  esistenti  alla  data  di  indizione  del
concorso  stesso,  nelle  qualifiche  funzionali  di  vigile, di capo
squadra, di vice capo reparto e di capo reparto.
   2.  Ai  fini  della  eventuale  assunzione  di candidati risultati
idonei nel concorso, si applicano le disposizioni di cui  all'art.  8
della legge statale 13 maggio 1985, n. 197.