Art. 4. Numero dei posti da mettere a concorso 1. Il numero dei posti da mettere a concorso e' quello risultante dalla somma delle vacanze, esistenti alla data di indizione del concorso stesso, nelle qualifiche funzionali di vigile, di capo squadra, di vice capo reparto e di capo reparto. 2. Ai fini della eventuale assunzione di candidati risultati idonei nel concorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge statale 13 maggio 1985, n. 197.