Art. 5. Prove di esame 1. Le prove di esame del concorso sono da sostenersi davanti ad apposita commissione composta come previsto dal successivo art. 6 della presente legge. 2. A ciascuna prova di esame e attribuita una votazione massima di dieci decimi. I concorrenti per essere ammessi alla prova pratica, orale e ginnico-sportiva devono aver riportato nella prova scritta almeno una votazione di sei decimi e per essere collocati in graduatoria devono riportare in ciascuna delle prove di esame una votazione non inferiore a sei decimi. La votazione complessiva risulta dalla somma dei voti riportati in tutte le prove d'esame. 3. La graduatoria per ciascuna delle specialita' di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ammontare, in ordine decrescente, dei punti della votazione complessiva.