Art. 5.
                            Prove di esame
 
   1.  Le  prove  di esame del concorso sono da sostenersi davanti ad
apposita commissione composta come previsto  dal  successivo  art.  6
della presente legge.
   2. A ciascuna prova di esame e attribuita una votazione massima di
dieci decimi. I concorrenti per essere ammessi  alla  prova  pratica,
orale  e  ginnico-sportiva  devono aver riportato nella prova scritta
almeno una  votazione  di  sei  decimi  e  per  essere  collocati  in
graduatoria  devono  riportare  in  ciascuna delle prove di esame una
votazione non  inferiore  a  sei  decimi.  La  votazione  complessiva
risulta dalla somma dei voti riportati in tutte le prove d'esame.
   3.  La  graduatoria per ciascuna delle specialita' di mestiere tra
le quali sono stati ripartiti i posti messi  a  concorso  e'  formata
dalla   commissione   esaminatrice  secondo  l'ammontare,  in  ordine
decrescente, dei punti della votazione complessiva.