Art. 6. Commissione di esame 1. La commissione di esame per il concorso di ammissione al corso e per l'accertamento, a fine corso, dell'idoneita' per la nomina alla qualifica di vigile e' nominata con deliberazione della Giunta provinciale, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale ed e' composta: a) da un funzionario del ruolo amministrativo di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, con funzioni di presidente; b) dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano o da un suo delegato; c) da un ingegnere del ruolo speciale dei servizi tecnici di qualifica funzionale non inferiore alla settima. 2. La commissione puo essere integrata da due componenti anche estranei all'Amministrazione. 3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo di qualifica non inferiore alla sesta. 4. Ciascun componente della commissione d'esame e' sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un membro supplente nominato con la medesima deliberazione della Giunta provinciale.