Art. 6.
                         Commissione di esame
 
   1.  La commissione di esame per il concorso di ammissione al corso
e per l'accertamento, a fine corso, dell'idoneita' per la nomina alla
qualifica  di  vigile  e'  nominata  con  deliberazione  della Giunta
provinciale, deve adeguarsi alla consistenza dei  gruppi  linguistici
quali  sono  rappresentati  in  seno  al  Consiglio provinciale ed e'
composta:
    a)  da  un  funzionario  del  ruolo  amministrativo  di qualifica
funzionale non inferiore all'ottava, con funzioni di presidente;
    b)  dal  comandante  del Corpo permanente dei vigili del fuoco di
Bolzano o da un suo delegato;
    c)  da  un  ingegnere  del  ruolo speciale dei servizi tecnici di
qualifica funzionale non inferiore alla settima.
   2.  La  commissione  puo  essere integrata da due componenti anche
estranei all'Amministrazione.
   3.  Le  funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del
ruolo amministrativo di qualifica non inferiore alla sesta.
   4.  Ciascun componente della commissione d'esame e' sostituito, in
caso di assenza o impedimento, da un membro supplente nominato con la
medesima deliberazione della Giunta provinciale.