Art. 2.
 
   La  lettera c) del primo comma dell'art. 12 (Requisiti soggettivi)
del regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1,  gia'  sostituito  dal
primo  comma dell'art. 8 del regolamento regionale 28 luglio 1987, n.
1, e' cosi' ulteriormente modificata:
   "  c)  non essere proprietari essi stessi ed il proprio coniuge di
una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare  in  tutto
il  territorio  nazionale,  intendendosi  per adeguata una abitazione
igienicamente e staticamente sana, composta  da  un  numero  di  vani
utili  pari  al numero dei componenti il nucleo familiare. E' ammessa
la proprieta' di un'altra abitazione  qualora  la  stessa  non  possa
essere   utilizzata  dal  richiedente  in  quanto  diritti  reali  di
godimento  o  quote  di  comproprieta'  siano  attribuiti  ad   altri
soggetti,   ovvero,   quando   l'intervento  riguardi  abitazioni  da
recuperare con le finalita' di cui al precedente art. 2. Le quote  di
comproprieta'  di  cui  sopra  non possono essere superiore al 50% se
trattasi di una sola abitazione, nel caso di  piu'  comproprieta'  la
somma delle varie quote non deve superare l'unita';"