Art. 2. La lettera c) del primo comma dell'art. 12 (Requisiti soggettivi) del regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1, gia' sostituito dal primo comma dell'art. 8 del regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 1, e' cosi' ulteriormente modificata: " c) non essere proprietari essi stessi ed il proprio coniuge di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare in tutto il territorio nazionale, intendendosi per adeguata una abitazione igienicamente e staticamente sana, composta da un numero di vani utili pari al numero dei componenti il nucleo familiare. E' ammessa la proprieta' di un'altra abitazione qualora la stessa non possa essere utilizzata dal richiedente in quanto diritti reali di godimento o quote di comproprieta' siano attribuiti ad altri soggetti, ovvero, quando l'intervento riguardi abitazioni da recuperare con le finalita' di cui al precedente art. 2. Le quote di comproprieta' di cui sopra non possono essere superiore al 50% se trattasi di una sola abitazione, nel caso di piu' comproprieta' la somma delle varie quote non deve superare l'unita';"