Art. 5.
 
   1.  Le  norme di cui ai precedenti articoli trovano applicazione a
partire dal primo semestre 1988.
   Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'   fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare.
    Aosta, addi' 28 aprile 1988
 
                              ROLLANDIN