la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  gli  interventi  di  cui alla legge regionale 20 dicembre
1973, n. 39 e successive  modificazioni  recante  norme  sugli  asili
nido,  e'  autorizzata  per  l'anno  1988  l'ulteriore  spesa  di  L.
300.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sul cap. 22822 della parte spesa del bilancio di  previsione
della Regione per l'anno 1988.
   3.  Alla  copertura  della  spesa  di  L.  300.000.000 si provvede
mediante riduzione di pari importo  dello  stanziamento  iscritto  al
cap.   50000  "Fondo  globale  per  il  finanziamento  di  spese  per
l'adempimento  di  funzioni  normali  (spese  correnti)"   a   valere
sull'apposito  accantonamento  previsto all'allegato n. 8 al bilancio
stesso.