la seguente legge: Art. 1. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni recante norme sugli asili nido, e' autorizzata per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di L. 300.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sul cap. 22822 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988. 3. Alla copertura della spesa di L. 300.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.