la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per gli interventi finanziari disposti dalla legge regionale 15
gennaio 1987, n. 3,  (Interventi  finanziari  della  Regione  per  il
funzionamento  di  case di riposo gestite da istituzioni private e da
enti morali), e' autorizzata per l'anno 1988, l'ulteriore spesa di L.
300.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sui capitoli 42705 e 42706 del bilancio di previsione  della
Regione per l'anno 1988.
   3.  Alla  copertura  della  spesa  di  L.  300.000.000 si provvede
mediante riduzione di pari importo  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo  50000  "Fondo  globale  per  il  finanziamento di spese per
l'adempimento  di  funzioni  normali  (spese   correnti)   a   valere
sull'apposito  accantonamento  previsto all'allegato n. 8 al bilancio
stesso.