la seguente legge: Art. 1. 1. Per gli interventi finanziari disposti dalla legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3, (Interventi finanziari della Regione per il funzionamento di case di riposo gestite da istituzioni private e da enti morali), e' autorizzata per l'anno 1988, l'ulteriore spesa di L. 300.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sui capitoli 42705 e 42706 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988. 3. Alla copertura della spesa di L. 300.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.