la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'applicazione della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, concernente "Interventi a favore dello sport", e' autorizzata la maggiore spesa annua di L. 200.000.000, il cui onere gravera' sul cap. 47500 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio per gli anni successivi.