la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  l'applicazione  della legge regionale 30 ottobre 1987, n.
85, concernente "Interventi a favore dello sport", e' autorizzata  la
maggiore  spesa  annua  di  L. 200.000.000, il cui onere gravera' sul
cap. 47500 del bilancio  preventivo  della  Regione  per  l'esercizio
finanziario  1988 e sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio
per gli anni successivi.